Separazione e Divorzio

RS32_Separazione e Divorzio

  • Servizio attivo

Dal 2014, a determinate condizioni, è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile

A chi è rivolto

Possono richiedere e concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi:

• residenti a Cuneo (almeno uno dei due);
• oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Cuneo;
• oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Cuneo l'atto di matrimonio;
• non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
• l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali.

Descrizione

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall'11 dicembre 2014.
In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Come fare

È necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio di Stato Civile previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello unico del Cittadino.

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Successivamente saranno concordati con l’ufficio le date relative alla redazione dell’atto di accordo e dell’atto di conferma dell’accordo (quest’ultimo non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto).

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ( art. 6 Legge162/2014)

La convenzione deve essere presentata all'ufficiale di Stato Civile presso il quale si è celebrato il matrimonio.
Tale convenzione può essere stipulata anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti.

La convenzione può contenere anche patti di trasferimento patrimoniale tra coniugi.

Entrambi i coniugi devono essere assistiti da un avvocato per parte e redigono la convenzione corredata  da autorizzazione o nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale relativamente alla condizione dei figli.

Entrambi gli avvocati devono trasmettere all'ufficio di Stato Civile la convenzione.

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art 6 Legge 162/2014. Questa, nel caso di invio in formato elettronico, deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

Cosa serve

  • Dichiarazione con la quale manifestano preliminarmente la propria volontà di sciogliere l'unione, mediante modello che verrà predisposto dall'Ufficio. In caso di richiesta disgiunta, prova dell'avvenuta comunicazione all'altra parte a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • copia dei documenti di identità delle parti in corso di validità;
  • in caso di convenzione di negoziazione assistita, copia della convenzione da parte degli avvocati di entrambe le parti.

Cosa si ottiene

Lo scioglimento dell’unione civile determina la cessazione dei diritti e dei doveri acquisiti con l’unione.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre disponibile e la procedura avviene con le seguenti tempistiche:

90 giorni

Redazione dell'atto di accordo

Dopo la manifestazione di volontà di scioglimento.

30 giorni

Conferma accordo di scioglimento

Dopo la redazione dell'accordo.

Costi

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Accedi al servizio

Casi particolari

L’unione civile si scioglie automaticamente in seguito alla morte o ala dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Si scioglie automaticamente anche quando viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti.
Tuttavia se la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, dove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 15/05/2025, 12:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri