È necessario presentarsi personalmente presso l'ufficio di Stato Civile previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello unico del Cittadino.
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
Successivamente saranno concordati con l’ufficio le date relative alla redazione dell’atto di accordo e dell’atto di conferma dell’accordo (quest’ultimo non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto).
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ( art. 6 Legge162/2014)
La convenzione deve essere presentata all'ufficiale di Stato Civile presso il quale si è celebrato il matrimonio.
Tale convenzione può essere stipulata anche in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/1992 o economicamente non autosufficienti.
La convenzione può contenere anche patti di trasferimento patrimoniale tra coniugi.
Entrambi i coniugi devono essere assistiti da un avvocato per parte e redigono la convenzione corredata da autorizzazione o nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale relativamente alla condizione dei figli.
Entrambi gli avvocati devono trasmettere all'ufficio di Stato Civile la convenzione.
In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex art 6 Legge 162/2014. Questa, nel caso di invio in formato elettronico, deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.