L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie quando le parti, anche separatamente, manifestano la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o del comune di iscrizione della costituzione dell’unione civile.
Decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà, le parti possono porre congiuntamente una delle seguenti domande di scioglimento:
- giudiziale presso il Tribunale ordinario;
- amministrativa di fronte all’ufficiale di stato civile;
- di negoziazione assistita dagli avvocati.
L’ufficiale di stato civile fisserà, concordando con le parti, la data dell’atto e quella della sottoscrizione della conferma dell’accordo. Il periodo tra le due date non deve essere inferiore a trenta giorni, durante i quali l’ufficiale dello stato civile svolgerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
L’ufficiale di stato civile, dopo la conferma dell’atto di scioglimento da parte degli interessati, procede con gli adempimenti previsti dalla legge, compresa la comunicazione della variazione dello stato civile al comune di residenza (se diverso). L’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.