Certificati anagrafici

  • Servizio attivo

Servizio per l’ottenimento di certificati anagrafici.

A chi è rivolto

A tutti i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero e a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia.

Descrizione

I certificati servono per dimostrare la veridicità e la correttezza dei dati anagrafici contenuti nel certificato stesso. Di solito vengono richiesti a corredo di istanze, dichiarazioni, richieste, atti e ricorsi.

L'ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati:

  • anagrafico di nascita
  • anagrafico di matrimonio
  • di Cittadinanza
  • di Esistenza in vita
  • di Residenza
  • di Residenza AIRE
  • di Stato civile
  • di Stato di famiglia
  • di Stato di famiglia e di stato civile
  • di Residenza in convivenza
  • di Stato di famiglia AIRE
  • di Stato di famiglia con rapporti di parentela
  • di Stato Libero
  • anagrafico di Unione Civile
  • di Contratto di Convivenza

Alcuni di essi possono essere richiesti anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Certificati online

Dal 15 novembre 2021 tutti cittadini italiani possono scaricare i certificati anagrafici online in modo autonomo. Il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno permette di scaricare i certificati per sé o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello. Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d'Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

Certificati esclusivamente cartacei

Oltre ai certificati sopra indicati l’ufficio Anagrafe rilascia anche i certificati di residenza e stato di famiglia storici.

Come fare

I certificati possono essere richiesti con le seguenti modalità:

  • di persona allo sportello previo appuntamento da prenotare utilizzando il portale online (vedi sotto) o contattando lo Sportello Unico del Cittadino al numero 0171/444.444;
  • via e-mail inoltrando le richieste all'indirizzo anagrafe@comune.cuneo.it (per la posta elettronica ordinaria) o protocollo.comune.cuneo@legalmail.it (per la posta elettronica certificata). È necessario allegare il modello per richiesta certificati anagrafici allegato nella sezione "Documenti" (vedi sotto), la contabile del versamento dei 16 euro ove dovuta, nonché la copia di un documento d'identità valido;
  • autonomamente sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Cosa serve

Per ottenere il certificato richiesto è necessario:

  • un documento di riconoscimento valido

Cosa si ottiene

Il rilascio del certificato anagrafico richiesto.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato in tempo reale se richiesto allo sportello o sul portale ANPR, entro 5 giorni lavorativi se richiesto via mail.
I certificati anagrafici hanno una validità di 3 mesi dalla data del loro rilascio.

Costi

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16 euro con l’eccezione dei casi di esenzione previsti dalla legge. In caso di rilascio di certificati via e-mail è necessario che il pagamento avvenga tramite accredito sul c/c bancario n. 1000 000 46038 ABI 03069 CAB 10213 IBAN IT 26 Y 03069 10213 1000 000 46038 presso la Banca INTESA SANPAOLO – filiale di Via Roma n. 13/B.

Casi di esenzione previsti:

  • ONLUS - art. 27 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972;
  • SOCIETA' SPORTIVE - art. 8 bis, tabella allegato B) DPR 642/1972;
  • PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E C.T.U. nominato dal Tribunale o dal Pubblico ministero;
  • CURATORE FALLIMENTARE - art. 16, tabella allegato B) DPR 642/1972;
  • INTERDIZIONE, INABILITAZIONE, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (certificati da produrre nel procedimento) - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/72 e Circ. MIN. GIUST. prot. M-DG. DAG del 5 febbraio 2007.14803.U;
  • ADOZIONE, AFFIDAMENTO, TUTELA MINORI - art. 13, tabella allegato B) DPR 642/1972 e art. 82 L. 184/1983 SEPARAZIONE/DIVORZIO ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987;
  • VARIAZIONE TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA ai sensi dell'art. 16 co. 8, della L. 537/1993;
  • PENSIONE ESTERA - art. 9, tabella allegato B) DPR 642/1972;
  • ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE – è necessario specificare l’articolo di legge in capo all’esenzione.

Accedi al servizio

Casi particolari

Per la variazione della professione e del titolo di studio è necessario presentare un'autodichiarazione all'Ufficio Anagrafe.

Ulteriori informazioni

Si ricorda che l'utente deve ricorrere all’autocertificazione nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con tutti i privati che la accettino.

Per sapere come fare consultare la sezione "Autocertificazione".

 

 

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 16/04/2025, 14:41

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri