A chi è rivolto
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.
L'Unione civile è un istituto che tutela l’unione tra due persone dello stesso sesso, in analogia con i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio
A tutti coloro che, appartenenti al medesimo sesso, intendono contrarre unione civile.
L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, attraverso una dichiarazione effettuata di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri riguardo alla coabitazione e all'assistenza morale e materiale.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
L'indirizzo della vita familiare e la residenza comune sono concordati tra le parti.
Per procedere occorre presentare richiesta all'ufficio di Stato Civile previo appuntamento, da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).
Documenti da presentare al momento della richiesta:
Cittadini stranieri:
La celebrazione dell'unione civile.
Da essa derivano gli obblighi alla coabitazione e dell'assistenza morale e materiale reciproca.
L’unione civile costituita comporta diritti e doveri per i coniugi inclusi quelli relativi alla successione legittima e alla successione necessaria.
Il servizio è sempre disponibile e la procedura avviene secondo le seguenti tempistiche:
Dalla presentazione delle richiesta., fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione della documentazione necessaria.
Marca da bollo del valore di €16.00
Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.
Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale l’ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta presentata congiuntamente da entrambe le parti (articolo 1, comma 4, del Dpcm n.144/2016).
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (articolo 3, comma 6, del DPCM).
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive (articolo 3, comma 7, del Dpcm n.144/2016).