Destinazione delle ceneri

  • Servizio attivo

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private

A chi è rivolto

È rivolta a colui che sia in possesso di un testamento o altra dichiarazione scritta, datata e con firma olografa, in cui un defunto chiede che le proprie ceneri siano disperse.

La dispersione può essere effettuata da parte dei soggetti individuati dalla legge:

  • soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto;
  • in mancanza di indicazioni dal coniuge, dai figli o dai genitori;
  • parente più prossimo;
  • esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione a cui era iscritto il defunto;
  • personale autorizzato dal Comune.

Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l’esecutore testamentario o un soggetto dispersore, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.

Descrizione

La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. La dispersione non autorizzata costituisce reato, punibile ai sensi dell'art. 411 del codice penale.

Dispersione in aree private
La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Dispersione in natura
La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

Dispersione in aree cimiteriali
Presso il Cimitero maggiore è stata realizzata un'apposita area dedicata allo spargimento delle ceneri.

Come fare

Per ottenere l'affidamento delle ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso. Per decessi avvenuti nel comune di Cuneo, è necessario contattare l'ufficio di Stato Civile (vedi recapiti sotto indicati).

Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso.

Copia della documentazione deve essere conservata:

  • dal Comune dove è avvenuto il decesso;
  • dal responsabile del forno crematorio o del cimitero, per le urne precedentemente tumulate;
  • da chi prende in consegna l'urna.

Il Comune dove è avvenuto il decesso può verificare periodicamente se le ceneri sono conservate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Cosa serve

  • Documento d'identità valido dell'istante;
  • istanza di dispersione delle ceneri (moduli scaricabili nella sezione "Documenti";
  • documentazione in originale che dimostri la volontà del defunto alla dispersione (dichiarazione del defunto scritta, datata e con firma olografa o una disposizione testamentaria del defunto);
  • se la cremazione è già stata effettuataserve anche il verbale di cremazione oppure l'autorizzazione all'affido o altro documento che attesti che si tratta di ceneri.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri secondo le modalità richieste dal defunto.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

30 giorni

Esito della richiesta

dalla presentazione dell'istanza

30 giorni

Tempo a disposizione del richiedente per effettuare la dispersione

dal ritiro dell'urna

Costi

Marca da bollo dal valore di 16 euro

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede servizio online nè la possibilità di prenotare un appuntamento presso uno sportello fisico. Per accedere al servizio consulta le istruzioni nella sezione Come fare.

Casi particolari

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, in tal caso però servirà prima presentare altra istanza

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
L. 30 marzo 2001 n. 130
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254
Codice Civile art. 74-78
D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 art. 78-81
L.R. 31 ottobre 2007 n. 20
L.R. 3 agosto 2011 n. 15
D.P.G.R. 8 agosto 2012 n. 7/R

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 14/05/2025, 16:54

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