Cittadinanza italiana iure sanguinis

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Procedura che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana

A chi è rivolto

Può presentare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis il cittadino straniero residente nel Comune di Cuneo discendente da cittadino italiano entro la seconda generazione.

Descrizione

La cittadinanza italiana può essere riconosciuta iure sanguinis quando sia accertata la discendenza da cittadino italiano entro la seconda generazione e la mancanza di interruzioni nella linea di trasmissione della cittadinanza. La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.

Per poter presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis il cittadino straniero deve risiedere stabilmente nel Comune di Cuneo e nessuno degli avi (genitore o nonno) deve avere perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.

Chi risiede all'estero può presentare la richiesta al Consolato italiano territorialmente competente.

 

Come fare

L’istanza può essere presentata esclusivamente allo sportello dell'ufficio di Stato Civile, previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto).

Maggiori informazioni sul procedimento sono disponibili sullo Sportello Unico Digitale.

 

Cosa serve

Al momento della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:

  • passaporto;
  • estratto dell’atto di nascita (rilasciato dal comune italiano di nascita) e atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;
  • atti di nascita e di matrimonio di tutti i discendenti in linea retta compreso il richiedente;
    atto di morte dell’avo italiano emigrato all’estero e quelli eventuali dei discendenti in linea retta;
    certificato rilasciato dalle competenti autorità dello stato estero di emigrazione attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
  • certificato rilasciato dalla competente autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta, né il richiedente abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, anche se uno dei discendenti si fosse trasferito in un altro Stato. Se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un discendente o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, andrà prodotto il certificato di naturalizzazione con data chiara.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.

Qualora negli atti degli ascendenti fossero riportate indicazioni circa rettifiche alle generalità riportate negli atti stessi (nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) a seguito di procedimenti amministrativi o di sentenze giudiziali, la documentazione dovrà essere integrata da copia autentica integrale dei procedimenti di rettifica e delle sentenze giudiziali, anch’esse tradotte e legalizzate.

La documentazione rilasciata dalle autorità straniere dovrà essere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzata dalle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste da Convenzioni o accordi internazionali, ratificati dall’Italia.

Cosa si ottiene

Cittadinanza italiana per discendenza e trascrizione nei registri degli atti di stato civile del Comune di Cuneo. L’attestazione riguarderà il richiedente e gli eventuali figli minori conviventi.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile.

180 giorni

Duarata del procedimento dalla presentazione dell'istanza

Fatta salva la possibilità di sospensione del termine per l’acquisizione di ulteriore documentazione necessaria.

Costi

Marca da bollo del valore di 16 euro.

Accedi al servizio

Casi particolari

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concludesse entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne sia già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999) e presentarne copia all’ufficiale d’anagrafe.
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 14/05/2025, 16:43

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