La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero per residenza o per matrimonio quando si trovi nelle condizioni di legge e, se la domanda ha esito positivo, viene comunicata mediante emanazione del decreto di concessione. In particolare:
- la concessione della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio avviene mediante emanazione del decreto da parte del Prefetto. Nel caso in cui lo straniero sia residente all’estero, l'istanza è rivolta al Consolato Italiano del Paese di residenza e la cittadinanza verrà concessa con decreto del Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
- la concessione della cittadinanza italiana per residenza avviene mediante emanazione del decreto da parte del Presidente della Repubblica.
La Prefettura provvede alla notifica del decreto all'interessato tramite la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) gestita da PagoPA oppure, in assenza di domicilio digitale, tramite raccomandata A/R all'indirizzo di residenza.
Ricevuta la notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l'iter si conclude con il Giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano da effettuare presso il Comune di residenza.
Il giuramento deve avvenire entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Se l’interessato non presta il giuramento entro i sei mesi, il decreto di concessione della cittadinanza perde validità ed è necessario presentare una nuova domanda.