Riconoscimento di filiazione o prenatale

  • Servizio attivo

Atto con cui uno dei genitori naturali, non sposato con l’altro genitore, riconosce quale proprio figlio un nato o un nascituro

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a genitori o futuri genitori non coniugati.

La dichiarazione può essere effettuata:
- dalla sola madre;
- da entrambi i genitori insieme;
- dal padre, solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa.

Il riconoscimento può essere effettuato dal genitore biologico che abbia già compiuto i sedici anni.
Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Descrizione

Il genitore, davanti all’ufficiale di stato civile, può dichiarare di voler riconoscere il proprio figlio, concepito fuori dal matrimonio, nascituro o già nato.
Il riconoscimento del figlio può avvenire solo con il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio.

Se il figlio è maggiore di sedici anni, l'assenso deve essere reso anche da quest'ultimo.

A seguito del riconoscimento, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. A tal fine, nel caso di figlio minorenne, l'ufficiale di stato civile provvede a ricevere la dichiarazione di volontà dei genitori sul cognome da attribuire al bambino ed a inviarla al tribunale competente che deciderà in merito.

Come fare

Presentarsi personalmente agli uffici dello Stato Civile previo appuntamento da prenotare online o contattando lo Sportello Unico del Cittadino (vedi sotto)

Cosa serve

Se il dichiarante è il padre:

  • documento di riconoscimento con fotografia in originale.

Se il dichiarante è la madre:

  • certificato medico o sanitario in originale attestante i mesi e/o settimane di gravidanza rilasciato da un medico iscritto ad uno degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri oppure ostetrica iscritta ad uno degli ordini professionali della professione di ostetrica provinciali e interprovinciali;
  • documento di riconoscimento con fotografia in originale.

In caso di dichiaranti stranieri verrà richiesta in aggiunta la dichiarazione consolare attestante che tale riconoscimento sia ammissibile in base all’ordinamento del loro Stato, rilasciata dall’autorità consolare in Italia dello stato estero. Qualora non fosse previsto dalla legge straniera tale riconoscimento, si applicherebbe la legge italiana.

Cosa si ottiene

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento da parte del dichiarante e dell'ufficiale di stato civile.

Effettuato il riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti di un genitore nei confronti dei figli.

Tempi e scadenze

Il servizio è sempre accessibile e può essere effettuato prima della nascita.

Costi

Il servizio è gratuito.

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Casi particolari

Impugnazione del riconoscimento

Il riconoscimento può essere impugnato:
- per difetto di veridicità: il riconoscimento non corrisponde al vero in quanto il soggetto riconosciuto non è stato procreato da chi ha dichiarato solennemente di esserne il genitore;
- per violenza all’autore del riconoscimento: se l’autore del riconoscimento è stato costretto con violenza (anche se il riconoscimento corrisponde a verità);
- incapacità derivante da interdizione giudiziale (strumento di protezione volto a privare della capacità di agire soggetti in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi): l’autore del riconoscimento, anche se corrisponde al vero, non era capace di valutarne le conseguenze.

Quando è impugnato il riconoscimento il Giudice può prendere dei provvedimenti provvisori per tutelare il figlio. Con la recente modifica legislativa del 10.12.2012 l’azione di impugnazione del riconoscimento diventa imprescrittibile (non soggetta ad alcun termine) solo per il figlio mentre sarà soggetta ad un termine di decadenza da parte degli altri legittimati.

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Ultimo aggiornamento: 15/05/2025, 12:07

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